Art. 101.
(Campo di applicazione).

      1. Le disposizioni del presente capo costituiscono recepimento della direttiva 2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 marzo 2003, di modifica della direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.
      2. Fermo restando quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, le norme del presente capo si applicano alle attività lavorative che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti nonché bonifica delle aree interessate.

 

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